L’approvazione del bilancio deve essere depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Il bilancio di esercizio rappresenta il documento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società e al termine dell’esercizio ha lo scopo di informare di informare i soci e gli stakeholders sull’andamento societario.
Le disposizioni del CC prevedono tre formati di bilancio civilistico:
- Bilancio ordinario: presente principalmente nelle medie e grandi imprese, nel quale gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria;
- Bilancio abbreviato: presente principalmente piccole imprese e viene ammesso se non vengono superati i seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale= 4400.000€;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni= 8800.000€;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
- Bilancio delle micro-imprese: presente principalmente nelle micro-imprese e vengono considerate tali se non superano i seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale= 175.000€;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni= 350.000€;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
I soggetti che sono obbligati al deposito del bilancio sono le Società per Azioni (SpA), Società in accomandita per azioni (Sapa), società cooperative e loro consorzi e le Società a responsabilità limitata (Srl).
Per l’approvazione del bilancio devono essere presentati i seguenti documenti:
– una copia del bilancio d’esercizio,
– il verbale dell’assemblea che deve aver approvato il bilancio
– la relazione sulla gestione (se previsto);
– la relazione del collegio sindacale (se previsto);
– la relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se previsto);
Dopo esser stato approvato, il bilancio deve essere depositato in Camera di Commercio.
Quindi, il deposito del bilancio deve avvenire da parte degli amministratori ed il termine è di 30 giorni dalla data di approvazione.