Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 ha approvato il decreto legislativo che introduce un nuovo strumento volto alla collaborazione tra professionisti, imprese ed Agenzia delle Entrate: il concordato preventivo biennale.
Il concordato preventivo biennale consiste in una proposta dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti del contribuente titolare di partita Iva che intende aderire, volta a definire in anticipo le imposte sui redditi ed Irap da versare nel biennio da cui decorre.
Potranno accedere al concordato preventivo biennale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Sono inclusi in via sperimentale, i contribuenti in regime forfettario, per i quali l’applicazione del concordato preventivo sarà limitata ad una sola annualità.
L’adesione al concordato preventivo biennale è condizionata alla presentazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, all’assenza nel triennio precedente di condanne per reati fiscali o legati alla normativa antiriciclaggio, all’assenza di debiti fiscali e previdenziali di particolare entità (oltre la soglia di 5.000 euro), salvo che essi siano stati sospesi o siano oggetto di rateazione.
Per l’annualità 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 15/06 un software per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato.
Entro il 15/10/2024 (nuovo termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) l’Agenzia delle Entrate elaborerà la proposta incrociando i dati ottenuti dal contribuente, quelli già in suo possesso ed altri presenti in banche dati specifiche.
Chi accetterà il concordato verserà le imposte e i contributi previdenziali derivanti dalla base imponibile concordata. Il reddito imponibile risulterà quindi fissato: imposte e contributi saranno preventivamente definiti. Per i periodi di imposta oggetto di concordato preventivo inoltre saranno riconosciuti i vantaggi previsti dal regime premiale ISA ed il contribuente non sarà passibile di accertamento induttivo (solo nel caso in cui non intervenga una causa di decadenza dal concordato stesso).
Gli eventuali maggiori o minori redditi imponibili effettivamente conseguiti rispetto a quelli concordati saranno irrilevanti al fine delle imposte sui redditi e IRAP.
L’accettazione della proposta e quindi la conclusione del concordato non darà luogo, tuttavia, alla cancellazione degli obblighi fiscali previsti e dei relativi adempimenti.
Niente varierà in merito alla disciplina IVA che seguirà gli ordinari adempimenti, senza alcuna riduzione o forfetizzazione.
Infine, si precisa che, per godere di agevolazioni, detrazioni, o anche ai fini dell’ISEE, il reddito di riferimento continuerà a essere quello effettivamente dichiarato dal contribuente, rilevando il concordato solo in termini di liquidazione dell’imposta e dei contributi.