Nel nostro ordinamento la tutela del lavoro minorile è disciplinata dal D.lgs 345/1999 che modifica ed integra le precedenti disposizioni normative contenute nella Legge 977/1967.
L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Proprio per questo la legge distingue due categorie di minori, in ragione dell’età e del fatto che abbiano concluso o meno il periodo di istruzione obbligatoria:
– Bambini (art. 1, c. 2 lett.a Legge 977/67) ovvero i minori che non hanno ancora compiuto 16 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico, per i quali è vietata l’adibizione al lavoro;
– Adolescenti (art. c.2 lett. b Legge 977/67) Minori che hanno compiuto i 16 anni di età e non ancora i 18 e non sono più soggetti all’obbligo scolastico.
Il minore che ha compiuto 16 anni di età è titolare della capacità lavorativa cioè la capacità giuridica di essere parte di un rapporto di lavoro, che si acquisisce con il raggiungimento dell’età minima per l’accesso al lavoro (art. 2, c. 2, c.c.) e pertanto può sottoscrivere autonomamente il contratto lavorativo senza aver bisogno dell’assistenza genitoriale che è invece richiesta se l’adolescente ha 15 anni e stipula un contratto di apprendistato.
La legge prevede che i minori possono essere ammessi a lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica preassuntiva. Successivamente la visita medica deve essere effettuata periodicamente, ad intervalli non superiori a un anno. Le visite mediche sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’ASL territorialmente competente o da un medico del lavoro competente, che comunicherà per iscritto l’idoneità parziale, temporanea o totale del minore al lavoro sia al datore di lavoro, al lavoratore stesso e ai titolari della responsabilità genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
I minori che, a seguito di visita medica, dovessero risultare non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
Anche l’orario di lavoro dei minori è soggetto a precisi limiti, non può superare le 7 ore giornaliere e 35 settimanali per i minori di 16 anni; non può superare le 8 ore giornaliere e 40 settimanali per gli adolescenti; l’attività lavorativa può essere svolta solo se compatibile con gli impegni scolatici (frequenza scolastica e doveri di studio) tale obbligo non riguarda i contratti di apprendistato;
è vietato adibire al lavoro notturno i bambini e gli adolescenti ma il successivo art. 17 prevede che: “i minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell’azienda. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all’Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati”.
Ricordiamo che l’arco temporale considerato notturno è a pari a 12 ore comprendenti l’intervallo tra le 22:00 e Le 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
Le attività a cui non possono essere adibiti i minori sono previste dall’art. 6 e All. 1. L. 977/67 e all’art. 4, c. 1, D.Lgs. 262/2000 e ancora dal DM 27 aprile 2006 n. 218 e dall’ art. 3 D.Lgs. 39/2016. Il divieto è riferito solo a specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso che di seguito elenchiamo:
– Processi e lavori di produzione di aurammina col metodo Michler, che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate, agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico e comportanti l’esposizione a polvere di legno duro;
– Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni e oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR302/56;
– Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;
– Lavori di mattatoio;
– Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;
– Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti alcuni agenti chimici;
– Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne
– Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita nell’art. 268 delDPR547/55 (si veda ora quanto previsto dal TU della sicurezza approvato con d.lgs. 81/2008, il quale ha abrogato la detta normativa);
– Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;
– Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come, ad esempio, quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio, operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi, lavoro ai laminatoi;
– Lavorazioni nelle fonderie
-Processi elettrolitici
– Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe
– Produzione e lavorazione dello zolfo
– Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi
– Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere
– Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti
– Lavorazione dei tabacchi
– Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra
– Produzione di calce ventilata
– Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno
– Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, a eccezione di ascensori e montacarichi
– Lavori in pozzi, cisterne e ambienti assimilabili
– Lavori nei magazzini frigoriferi
– Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici
– Condotta dei veicoli di trasporto (con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc.) e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto
– Operazioni di metallizzazione a spruzzo
– Legaggio e abbattimento degli alberi
– Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione
– Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli
– Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali
– Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale
– Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza
– Produzione di polveri metalliche
– Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica
– Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare
Inoltre, i minori non posso essere adibiti a Mansioni che espongono a determinati agenti:
Fisici:
– atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, ferme restando le disposizioni di legge (DPR 321/56)
– rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d
Biologici: dei gruppi di rischio 3 e 4 (art. 268 D.Lgs. 81/2008);
Chimici:
– sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione delReg. CE 1272/2008 in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:
- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331)
- corrosione della pelle, categorie 1A, 1Bo 1C (H314)
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221)
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222)
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225)
- esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205)
– sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242)
– perossidi organici, di tipo Ao B (H240, H241)
– tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)
– tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373)
– sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1Ao 1B(H334)
– sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1Ao 1B(H317)
– cancerogenicità, categorie 1A, 1Bo 2 (H350, H350i, H351)
– mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1Bo 2 (H340, H341)
– tossicità per la riproduzione, categorie 1Ao 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)
– sostanze e miscele classificate come agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233 e s. D.Lgs. 81/2008)
– piombo e composti
– amianto
Infine, vi è la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata.
Tali lavoratori detti “lavoratori precoci” devono aver versato almeno dodici mesi di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età, ed aver versato 41 anni di contributi.
Il beneficio spetta ai lavoratori che siano nelle seguenti condizioni:
- lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante
- lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%
- lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti o che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti